Novità prestazioni occasionali 2023

Le novità sulle prestazioni occasionali 2023 sono contenute nella Legge di Bilancio 2023 ( legge n.197 del 29 dicembre 2022), e riguardano gli importi, i destinatari e la natura dei rapporti di lavoro.

Importo

L’importo complessivo è innalzato a 10.000 euro, rispetto ai 5.000 previsti dalla precedente normativa. Come da nota del Governo, quindi,  “è prevista l’applicabilità della disciplina alle prestazioni che danno luogo per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (anziché i 5.000 euro precedentemente previsti)”.

La stessa normativa è estesa anche alle prestazioni lavoratori occasionali svolte in:

  • discoteche;
  • sale da ballo;
  • night club

Ricorso alla prestazione occasionale

Per il ricorso alla prestazione occasionale “è innalzato a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dall’utilizzatore” (nota del Governo)

Settore agricolo

Nel settore agricolo, per quanto riguarda il ricorso a prestazioni occasionali:

  • “è abrogata la previsione che richiedeva, nell’ambito delle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, l’autocertificazione del prestatore nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • sono, inoltre, previste disposizioni speciali per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura. In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali: a) persone disoccupate, nonché percettori della NASpI o della DIS-COLL o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; b) pensionati di vecchiaia o di anzianità; c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università; d) detenuti o internati, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.”

(Nota del Governo)

 

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