Novità su congedi di maternità, paternità e congedo parentale 2022
Le novità su congedi di maternità, paternità e congedo parentale 2022 sono illustrate nel Messaggio INPS n.3066/2022, il quale riporta le prime indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022
Infatti, in un’ottica di maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita privata, è stata attuata la Direttiva (UE) 2019/1158, la quale introduce importanti novità in ambito familiare e assistenziale, che vedremo ora nel dettaglio
Novità congedo di maternità delle lavoratrici autonome
Le novità sul congedo di maternità delle lavoratrici autonome includono:
- “il diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3 del Testo unico genitorialità (T.U.)”
come riporta il suddetto Messaggio INPS
Si ricorda, però, che tale indennità verrà riconosciuta nei casi in cui verrà effettuato un accertamento medico da parte della ASL. Inoltre, sempre secondo il Messaggio INPS n.3066/2022, “l’indennità spettante è la stessa calcolata per i periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma”
Novità congedo di paternità obbligatorio
Le novità sul congedo di paternità obbligatorio, invece, vedono:
- 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, non frazionabili ad ore, ma utilizzabili anche in via non continuativa, nel periodo che va dai 2 mesi precedenti il parto (nella data presunta) fino ai 5 mesi dopo la nascita del figlio. Tale congedo è inoltre utilizzabile anche in caso di morte perinatale del figlio;
- i giorni lavorativi di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente salgono a 20 in caso di parto plurimo, ossia gemellare;
- tale congedo viene applicato anche in caso di adozione o affidamento di un figlio;
Si ricorda che:
- questi giorni di congedo possono essere utilizzati dal padre anche durante la fruizione del congedo di maternità da parte della madre lavoratrice, e sono compatibili, sebbene non negli stessi giorni, con il congedo di paternità alternativo (descritto nell’art.28 del T.U.)
Retribuzione durante il congedo di paternità obbligatorio
La retribuzione durante il congedo di paternità obbligatorio è pari al 100% della retribuzione, mentre per il trattamento previdenziale si fa riferimento all’articolo 25 del T.U.
Cosa fare per usufruire del congedo di paternità obbligatorio?
Per usufruire del congedo di paternità obbligatorio appena descritto, è necessario comunicare per iscritto al datore di lavoro i giorni in cui si vuole beneficiare del congedo, con almeno 5 giorni di anticipo, dove possibile, in base alla data presunta del parto. Nel caso però di condizioni più favorevoli nel CCNL di riferimento, si farà riferimento a quelle.
Novità Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti
Le novità sul congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti riguardano:
- per la madre: il periodo di congedo parentale indennizzabile al 30% della retribuzione è ora pari a 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);
- per il padre: il periodo di congedo parentale indennizzabile al 30% della retribuzione è ora pari a 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);
- per entrambi i genitori: in maniera alternata, si ha diritto “a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).”
(Messaggio INPS n.3066/2022)
Infine, come riporta lo stesso Messaggio INPS:
“Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del T.U. ossia:
– la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
– il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
– entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione. La novella normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23 del T.U”
Novità Congedo parentale per genitori iscritti alla Gestione separata
Le novità per il congedo parentale per genitori iscritti alla Gestione separata, e quindi lavoratori, riguardano:
- l’opportunità di usufruire del congedo entro il dodicesimo anno di vita del figlio, anche se adottato o affidato (in questo caso si fa riferimento alla data di ingresso in famiglia), quindi non più entro il terzo anno di vita o ingresso;
- ogni genitore può godere di 3 mesi di congedo indennizzato che però non può essere trasferito all’altro genitore;
- inoltre, entrambi i genitori, in maniera alternativa tra loro, possono usufruire di ulteriori 3 mesi di congedo indennizzato, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Novità Congedo parentale per genitori lavoratori autonomi
Le novità per il congedo parentale per i genitori lavoratori autonomi riguardano:
- il diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi;
- 3 mesi di congedo parentale per ogni genitore, da utilizzare entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.
come comunica lo stesso Messaggio INPS suddetto
Come fare domanda per i congedi?
In attesa degli aggiornamenti informatici INPS necessari alla domanda, si può comunque usufruire dei congedi appena descritti facendone richiesta al proprio datore di lavoro o committente, e in seguito inviare domanda all’INPS, anche attraverso il nostro Patronato INPAS Confsal.
Per I lavoratori autonomi, è possibile ugualmente astenersi dal lavoro, e poi in seguito comunicarlo all’INPS, attraverso il sito web o attraverso i servizi di un patronato.
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