Col nuovo Decreto del Presidente del Consiglio del 4 novembre 2020 vengono introdotte importanti novità nell’ambito lavorativo e scolastico, nate per fronteggiare la diffusione della pandemia da Covid-19, con un occhio di riguardo verso le persone con disabilità o patologie invalidanti.
Il territorio nazionale, a partire dal 6 novembre, quando entrerà ufficialmente in vigore il decreto, verrà diviso in tre zone: rossa, arancione e gialla, in base all’indice Rt, ossia l’indice di contagio dell’epidemia, che nelle ultime settimane ha registrato un preoccupante aumento.
Per quanto riguarda il lavoro a livello nazionale varranno le seguenti regole:
- Obbligo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’interno e all’esterno degli ambienti, tranne che per comprovate incompatibilità sanitarie
- Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro
- Divieto di spostamento tra le 22 e le 5 del giorno successivo, se non per esigenze improrogabili, lavoro o salute, condizioni queste da autocertificare attraverso apposito modulo
- Rimangono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi che non si svolgono con modalità a distanza; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in via telematica, salvo la sussistenza di motivate ragioni, così come le riunioni private
- Nei giorni festivi e prefestivi (quindi anche nei weekend) rimarranno chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei grandi centri commerciali, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole
Bar, pub e ristoranti rimarranno aperti al pubblico dalle 5 alle 18, con possibilità di asporto fino alle 22.
Si raccomanda che siano applicati protocolli di sicurezza anti-contagio, mantenendo ovviamente l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa vigente; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro “anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”, che vengano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti e tutti gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; che le attività lavorative vengano svolte, dove possibile, mediante modalità di lavoro agile (smart working) dal proprio domicilio o in modalità a distanza.
Scuole ed Univesità
Per quanto riguarda invece la scuola, sempre a livello nazionale, l’attività didattica per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione (primo anno di scuola media) continuano a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio delle mascherine, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie che rendono incompatibile l’uso dei dispositivi di protezione. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza, mentre sono per ora sospese gite scolastiche, visite guidate o scambi interculturali.
Le lezioni all’Università saranno solo a distanza, tranne che per matricole, corsi di Medicina e laboratori tecnici per cui è prevista la presenza degli studenti.
Attività sociali
Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, educativo, polifunzionale, occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute di pazienti e operatori.
“Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all’aperto” chiarisce il nuovo Dpcm.
Zone rosse
Nelle zone rosse (Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle D’Aosta), quindi quelle ad alto rischio di contagio però la normativa sarà più stringente:
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e salute (è consentito uscire per andare a prendere i propri figli a scuola)
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), tranne mense e del catering continuativi su base contrattuale
- Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, tranne per quelle di generi alimentari, farmacie, tabaccherie, edicole etc
- i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro, impiegando il personale prevalentemente in modalità di lavoro agile smart working; nei confronti dei lavoratori fragili devono inoltre assicurare ogni soluzione utile allo svolgimento di attività in modalità agile, anche se impiegati in diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti.
- Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, e tale soluzione è fortemente anche da parte dei datori di lavoro privati.
- È fortemente raccomandato inoltre l’utilizzo della modalità di lavoro agile anche da parte dei datori di lavoro privati
Le regioni con indice Rt più basso, quindi distinte dai colori arancione e giallo rispetteranno le regole imposte a livello nazionale, ma avranno possibilità di movimento tra regioni e province differenti, accompagnate comunque da comprovate motivazioni. Ad ogni modo le nuove regole nazionali su lavoro e scuola non coinvolgono l’ambito sanitario e tutte le attività ad esso collegate.