Pensionati e obbligo dichiarazione redditi da lavoro autonomo 2021
In merito a pensionati con o senza obbligo di dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo 2021, l’INPS ha pubblicato il Messaggio n.4101/2022, il quale va a chiarire quali sono i destinatari della dichiarazione reddituale e chi invece ne è escluso.
In particolare, l’Istituto di Previdenza fa riferimento al D.lgs n.503/1992 che ha introdotto il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e, quindi, ha specificato quali pensionati devono necessariamente inviare la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo relativa al 2021 e quali invece non sono tenuti.
A questo proposito lo stesso Messaggio INPS ricorda che chi ha beneficiato della pensione a partire dall’anno 2021 ed è soggetto al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, è tenuto a produrre dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, relativa al 2021, entro il 30 novembre 2022.
Pensionati senza obbligo di dichiarazione dei redditi 2021
I pensionati senza obbligo di dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo 2021, e quindi non soggetti al suddetto divieto di cumulo, sono i seguenti:
- “titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, par. 2);
- titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (cfr. la circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e il messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).
Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che la disposizione di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continua a operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. le circolari n. 234 del 25 agosto 1995, par. 2, e n. 20 del 26 gennaio 2001, par. 3”
(Messaggio INPS n.4101/2022)
Pensionati con obbligo di dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo 2021
I pensionati che hanno invece l’obbligo di produrre dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo 2021 sono tutti quelli che non si trovano nelle situazioni appena elencate. Si ricorda che tale dichiarazione dei redditi deve essere prodotta entro il 30 novembre 2022.
Il Messaggio INPS n.4101/2022 sottolinea però alcuni casi particolari:
1.“l’articolo 10, comma 2, del D.lgs n. 503/1992, stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno”
Quindi, coloro che beneficiano della pensione di invalidità e di assegno di invalidità e non si trovano nelle condizioni descritte nel precedente paragrafo, sono teoricamente soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, ma non sono in concreto assoggettati a tale divieto SE nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.702,54 euro.
- “L’articolo 10, comma 5, del D.lgs n. 503/1992, stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto, gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo con la pensione”
- Inoltre, il comma 4-bis, aggiunto all’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dall’articolo 15 del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, stabilisce che le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati. Si precisa che l’articolo 11 della legge n. 374/1991 è stato abrogato dal 1° gennaio 2022 (cfr. l’articolo 33, comma 2, del D.lgs n. 116/2017, come modificato dall’articolo 17-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113). Il regime di cumulabilità trova applicazione nei confronti dei giudici di pace, in servizio al 15 agosto 2017, fino alla loro conferma (cfr. l’articolo 31 del D.lgs n. 116/2017, come modificato dall’articolo 1, comma 629, lett. c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234). In relazione a tale fattispecie sarà pubblicata apposita circolare all’esito degli opportuni approfondimenti.
- Le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. TUEL), percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. il messaggio n. 340 del 26 settembre 2003, lettera B)”
Di fatto, quindi, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (come, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, oppure quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione.
- “Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità di cui all’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. la circolare n. 67 del 24 marzo 2000). La cumulabilità opera fino al 31 dicembre 2021, considerata l’abrogazione dell’articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” (cfr. l’articolo 33, comma 2, del D.lgs n. 116/2017, come modificato dall’articolo 17-ter del decreto-legge n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2021). In relazione a tale fattispecie sarà pubblicata apposita circolare all’esito degli opportuni approfondimenti;
- a norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per l’esercizio di tale funzione (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).”
Infine, quanto percepito dai sacerdoti (come da art. 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222) non è assoggettato al regime di divieto di cumulo e risulta, quindi, cumulabile con i trattamenti pensionistici erogati dall’INPS
Redditi da dichiarare
I redditi, relativi al lavoro autonomo 2021, sono da dichiarare “al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali”, come ricorda il suddetto Messaggio INPS
Inoltre, sempre secondo lo stesso Messaggio,” il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito”
Modalità di dichiarazione redditi lavoro autonomo 2021
La modalità di dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo relativi al 2021 prevede l’utilizzo dei servizi web dell’INPS, a cui il pensionato ha accesso attraverso SPID, CIE O CNS.
Hai bisogno di supporto? CONTATTACI QUI
Iscriviti alla nostra newsletter qui!
…e rimani sempre aggiornato