Maggiorazione dei contributi per la pensione ai lavoratori non vedenti

La maggiorazione dei contributi per la pensione dei lavoratori non vedenti, è riconosciuta su domanda, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private: si tratta di un beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa, utili all’ anzianità contributiva e assicurativa e quindi al diritto alla pensione.

A chi spetta la maggiorazione dei contributi per la pensione ai lavoratori non vedenti? Requisiti

La maggiorazione dei contributi per la pensione ai lavoratori non vedenti spetta ai lavoratori con particolari requisiti, ossia dipendenti pubblici e privati affetti da cecità assoluta o parziale, quindi con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, anche dopo intervento di correzione.

In particolare, spetta ai lavoratori riconosciuti dalla Commissione Sanitaria Competente come:

  • ciechi civili;
  • ciechi invalidi per servizio;
  • ciechi invalidi del lavoro;
  • ciechi di guerra.

Come funziona?

La maggiorazione dei contributi per la pensione ai lavoratori non vedenti garantisce una maggiorazione di anzianità contributiva senza collocazione temporale, fondamentale quindi solo in funzione della liquidazione della pensione. Tale maggiorazione non è, pertanto, riconosciuta come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, e va concesso. in proporzione, anche per periodi di attività inferiori all’anno, aumentando di un terzo il numero delle settimane di lavoro svolto.

La maggiorazione va rapportata, inoltre, solo ai periodi di effettiva attività lavorativa; sono esclusi quindi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa. A tal fine devono essere presi in considerazione i periodi di lavoro svolto in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto – anche se anteriori al 26 aprile 1991, data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 120 – che siano valutabili ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle prestazioni pensionistiche con decorrenza successiva a tale data.

La maggiorazione va attribuita nel momento della liquidazione della pensione. Di conseguenza, nelle operazioni di ricongiunzione di posizioni assicurative tra diversi trattamenti previdenziali (a norma della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e similari) si terrà conto della maggiorazione spettante direttamente nel fondo destinatario della ricongiunzione al momento della liquidazione della pensione.

La data di inizio dell’assicurazione dei lavoratori beneficiari della maggiorazione deve essere retrodatata di un numero di settimane pari a quelle corrispondenti alla maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva riconoscibile nei singoli casi.

L’ anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della prestazione pensionistica deve essere determinata maggiorando quella effettivamente posseduta dall’assicurato di un numero di settimane pari a quelle derivanti dalla maggiorazione.

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Quando non si applica?

La maggiorazione non si applica e non è utile ai fini della liquidazione delle pensioni di reversibilità ai superstiti di titolari di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 26 aprile 1991 (entrata in vigore della legge 120/1991).

Invio domanda

La domanda per beneficiare della maggiorazione dei contributi ai lavoratori non vedenti può essere inviata degli interessati o dai loro superstiti, corredata da idonea documentazione che attesti la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge.

La domanda si presenta online all’INPS anche attraverso i servizi telematici del nostro Patronato Inpas Confsal.

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