Assegno di cura e sostentamento dopo tubercolosi (tbc)
L’Assegno di cura e sostentamento dopo la tubercolosi (tbc) è un beneficio economico erogato dall’Inps nel caso in cui, a seguito di malattia tubercolare, la capacità di guadagno, in relazione alle proprie attitudini, si è ridotta a meno della metà e se non si percepisce una normale retribuzione continuativa e a tempo pieno.
A chi spetta l'assegno di cura e sostentamento dopo la tubercolosi? Requisiti
L’assegno di cura e sostentamento dopo la tubercolosi (tbc) spetta a chi ha particolari requisiti, e ha già diritto all’Indennità Giornaliera (IG) per tubercolosi ossia:
- agli assicurati che possano far valere almeno un anno di contribuzione o 52 contributi settimanali nell’arco dell’intera vita lavorativa. Dal 1° gennaio 1999 è stato soppresso il contributo previsto per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, quindi il requisito contributivo si intende soddisfatto qualora siano presenti versamenti di contribuzione per l’assicurazione contro l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti ( IVS );
- ad alcune categorie di lavoratori del settore pubblico;
- ad alcune categorie di pensionati e titolari di rendita;
- ai familiari a carico dell’assicurato anche se non sono assicurati INPS.
Importo dell'assegno di cura e sostentamento dopo tubercolosi (tbc)
L’importo dell’assegno di cura e sostentamento dopo tubercolosi (tbc) è in misura fissa, stabilita e aggiornata annualmente con decreto ministeriale.
Qual è la durata dell'assegno di cura e sostentamento?
L’assegno di cura e sostentamento dopo la tubercolosi (tbc):
- viene corrisposto per 24 mesi dopo la fine dell’Indennità Post Sanatoriale (IPS);
- è rinnovabile di 24 mesi in 24 mesi, senza limiti di tempo, fino a quando permangono i requisiti richiesti;
- si interrompe nel caso di un nuovo ciclo di cure;
- ricomincia dopo un nuovo ciclo di cure se sono presenti i requisiti richiesti.
Decorrenza dell'assegno
L’assegno di cura e sostentamento dopo la tubercolosi (tbc) decorre:
- dal giorno successivo alla fine dell’Indennità Post Sanatoriale (IPS) se la domanda viene presentata entro 90 giorni;
- dal giorno successivo alla fine del precedente Assegno di Cura e Sostentamento (ACS) se la domanda viene presentata entro 90 giorni;
- dal primo giorno del mese successivo alla domanda se viene presentata dopo 90 giorni dalla fine dell’IPS o del precedente ACS.
Invio domanda dell'assegno di cura e sostentamento dopo tbc
La domanda per l’assegno di cura e sostentamento dopo tbc va presentata entro 90 giorni dalla fine dell’IPS o dalla fine del precedente Assegno di Cura, anche attraverso i servizi telematici del Patronato Inpas Confsal.
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