Permessi legge 104/1992 nel lavoro part-time
I permessi dal lavoro ai sensi della legge 104/1992, nel lavoro part-time verticale o misto, non devono subire decurtazioni o modifiche in ragione del ridotto orario lavorativo: questo è quanto comunicato dalla circolare Inps n.45 del 19 marzo 2021, la quale ha modificato le direttive fin qui applicate, alla luce delle sentenze del 29 settembre 2017, n. 22925 e del 20 febbraio 2018, n. 4069 della Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro. Si ricorda che i permessi dal lavoro, secondo la legge 104/1992, sono dei giorni di astensione dal lavoro (retribuiti) che spettano a:
- disabili in situazione di gravità;
- genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
- coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità.
Sono permessi, anche frazionabili in ore, che riguardano i lavoratori dipendenti, e spettano nella misura di tre giorni di permesso mensile o di riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore (a seconda dell’orario di lavoro) nel caso di lavoratori affetti da disabilità grave. Sono stati istituiti con la finalità di assistere con continuità parenti affetti da grave disabilità e garantire ai lavoratori disabili giorni e ore di riposo dal lavoro.
A chi spettano interamente i permessi legge 104/1992 nel lavoro part-time
I permessi ai sensi della legge 104/1992 nel lavoro part-time verticale o misto, spettano interamente, senza decurtazioni in relazione al tempo di lavoro ridotto, ai lavoratori dipendenti del settore privato con attività lavorativa part-time superiore al 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo: i tre giorni di permesso mensile quindi non andranno ridotti, ma saranno riconosciuti interamente anche in questa tipologia di contratto.
La Corte di Cassazione ha raggiunto questa conclusione sulla base dell’articolo 4 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante “Attuazione della direttiva 97/81/CE” relativa all’ accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’ UNICE, dal CEEP e dalla CES, la quale opera una differenziazione tra gli istituti che hanno una connotazione patrimoniale e che si pongono in stretta corrispettività con la durata della prestazione lavorativa – per i quali è ammesso il riproporzionamento del trattamento – e gli istituti riconducibili a un ambito di diritti a connotazione non strettamente patrimoniale, che si è inteso salvaguardare da qualsiasi riduzione connessa alla minore entità della durata della prestazione lavorativa.
Proprio tra questi ultimi ci sono i permessi ai sensi della legge n. 104/1992, i quali, oltretutto, costituiscono misure di tutela della salute psico-fisica della persona disabile, che è un diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’articolo 32 della Costituzione. Ne consegue quindi, in linea di principio, che il diritto ad usufruire dei permessi non è riducibile. La Cassazione sottolinea la necessità, comunque, di una valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, e appare quindi ragionevole – secondo la Cassazione – distinguere l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata con un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori.
Solo nel primo caso, nell’esigenza primaria di tutelare la salute del disabile, occorre riconoscere il diritto alla integrale fruizione dei permessi. A questo proposito anche il Ministero del Lavoro de delle Politiche Sociali ha riconosciuto i permessi mensili ai sensi della legge 104/1992 come “diritti” a connotazione non strettamente patrimoniale, in quanto volti ad assicurare la continuità nelle cure e dell’assistenza del familiare disabile, costituzionalmente riconosciuti e tutelati.
Disposizioni per i permessi legge 104/1992 nel lavoro part-time
Le disposizioni per i permessi secondo la legge 104/1992 nel lavoro part-time sono i seguenti:
- In caso di part time di tipo orizzontale, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati. Si ricorda che il part-time orizzontale prevede meno ore di lavoro al giorno, ma attività lavorativa svolta ogni giorno;
- In caso di part time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%, la formula di calcolo da applicare è la seguente: (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) x 3 (giorni di permesso teorici). Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella
superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. Il riproporzionamento dei permessi secondo la legge 104/1992 andrà effettuato solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno. - In caso di rapporto di lavoro svolto in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.