Prestazione una tantum per le vittime dell’amianto (esposizione non professionale) o per gli eredi

Che cos'è la prestazione una tantum per le vittime dell’amianto a favore dei malati di mesotelioma per esposizione non professionale o in caso di morte per gli eredi erogata dall'INAIL?

La prestazione una tantum per le vittime dell’amianto in favore dei malati di mesotelioma per esposizione non professionale o, in caso di morte, per gli eredi è una prestazione economica erogata dall’INAIL, per il quinquennio 2015-2020, a favore dei malati di mesotelioma riconducibile a esposizione non professionale all’amianto o, in caso di morte, ai loro eredi.

Requisiti, durata e decorrenza della prestazione una tantum

Requisiti

I requisiti per ottenere la prestazione una tantum sono:

    • indipendentemente dalla loro cittadinanza, la prestazione è erogata tutti i soggetti che risultino affetti da mesotelioma contratto:
      • o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto,
      • o per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale.

Esposizione familiare

L’esposizione familiare è comprovata se il soggetto ha convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato in una lavorazione che lo esponeva all’amianto. L’insorgenza della patologia, in particolare, deve essere compatibile con i periodi della convivenza.

Esposizione ambientale

L’esposizione ambientale è comprovata se il soggetto è stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza del mesotelioma.

Altri beneficiari

La prestazione è erogata anche in favore degli eredi, ripartita tra gli stessi.

Compatibilità con altre prestazioni

La prestazione una tantum non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale.

Importo

L’importo, fissato per il periodo 2015-2019 a 5.600 euro, è stato aumentato, per il 2020, a 10.000 euro. I soggetti beneficiari della prestazione una tantum di 5.600 euro possono richiedere, tramite domanda, l’integrazione di 4.400 euro.

Durata

Il pagamento una tantum (una sola volta) è corrisposto su domanda dell’avente diritto (malati di mesotelioma o in caso di morte, gli eredi).

Come fare domanda?

La domanda, relativa alla prestazione una tantum per le vittime dell’amianto a favore dei malati di mesotelioma per esposizione non professionale, può essere presentata da:

  • il malato di mesotelioma, entro 120 giorni (termine ordinatorio) dalla data di accertamento della patologia;
  • gli eredi, entro 120 giorni dalla data della morte.
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