Proroga Cassa Integrazione e Assegno Ordinario 2021: invia la richiesta
Sono previste proroghe per la Cassa Integrazione e l’Assegno Ordinario per il 2021, a seguito dell’invio della richiesta entro il 28 febbraio: lo stabilisce la Legge di Bilancio 2021 (n.178/2020) per tutti quei dipendenti la cui azienda ha dovuto sospendere o limitare l’attività produttiva a causa della pandemia da Covid-19, a prescindere dal fatto che siano stati utilizzati o meno altri ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.
In seguito, il messaggio Inps n.406 del 29 gennaio 2021 ha chiarito le modalità di invio delle nuove domande, specificando che si può richiedere Cassa Integrazione e assegno ordinario per periodi a partire dal 1° gennaio 2021, per un totale massimo di 12 settimane: la Cassa Integrazione Guadagno Ordinaria (CIGO) deve riferirsi al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021, mentre l’assegno ordinario e la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) per un periodo di tempo incluso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.
In tutti i casi, comunque, i periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati e che si riferiscono, anche in parte, a periodi successivi al 1° gennaio 2021, saranno compresi nelle 12 settimane del nuovo periodo di proroga degli ammortizzatori sociali.
Settore agricolo
Per quanto riguarda invece la Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) è possibile richiederla per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, per sospensioni dell’attività lavorativa dovute ad eventi relativi all’emergenza sanitaria da COVID-19: il suddetto periodo può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”.
Addizionale e requisiti
I lavoratori a cui si rivolgono le proroghe previste dalla legge n. 178/2020 sono quelli che risultino alle dipendenze (al 1° gennaio 2021) dei datori di lavoro che richiedono le prestazioni in oggetto: in caso di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, si calcola anche il periodo durante il quale il dipendente stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Differentemente da quanto stabilito dai decreti-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020, l’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021, non è obbligatorio per i datori di lavoro il versamento di un contributo addizionale.
Inoltro domande
- Per richiedere la proroga di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno inviarne domanda con la nuova causale denominata “COVID 19 L. 178/20”.
- Per le domande di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) si deve utilizzare la nuova causale “CISOA L. 178/20”.
Il termine per la presentazione delle domande di concessione è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa: in caso di prima applicazione della norma, il termine ultimo di trasmissione delle domande è entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021 n. 178/2020 che è entrata in vigore il 1° gennaio 2021: quindi, per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio, il termine rimane il 28 febbraio 2021.
Il messaggio Inps n.406 del 29 gennaio 2021 ricorda però che «i termini decadenziali di cui trattasi non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: laddove, quindi, l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge»