Proroga CIG per imprese di interesse strategico nazionale

La proroga della CIG (Cassa Integrazione Guadagni) per le imprese di interesse strategico nazionale è di massimo ulteriori 26 settimane utilizzabili fino al 31 marzo 2022. A comunicarlo il Messaggio INPS n.816 del 18 febbraio 2022, sulla base di quanto introdotto dal decreto-legge n.4/2022, all’art. 22 comma 1.

Si tratta, nella fattispecie, di un trattamento di integrazione salariale legato all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Destinatari della proroga CIG per imprese di interesse strategico nazionale

I destinatari della proroga della CIG per imprese di interesse strategico nazionale sono indicati nel decreto-legge n.4/2022, e in particolare sono:

  • “le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231”

Come indicato dal comma 1 dell’art.22 del suddetto decreto-legge.

Lavoratori destinatari della proroga CIG

I lavoratori destinatari della proroga della CIG per imprese di interesse strategico nazionale sono quelli che risultano dipendenti (dei datori di lavoro che richiedono la proroga) alla data del 27 gennaio 2022, come da decreto-legge. Inoltre, nei casi:

  • “di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, resta valido quanto già precisato dall’Istituto per cui si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro”

come comunicato dal Messaggio INPS n.816/2022.

Infine, si fa presente che relativamente a tale integrazione salariale di carattere emergenziale “non è dovuto alcun contributo addizionale e che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro. Pertanto, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria dovranno versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale. Si ricorda, infine, che il conguaglio delle integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo (art. 7 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148). Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia Uniemens generi un saldo a credito per l’azienda” (Messaggio INPS n.816/2022)

Invio domanda di proroga CIG per imprese di interesse strategico nazionale

L’invio della domanda di proroga CIG per imprese di interesse strategico nazionale, da parte dei datori di lavoro, può avvenire con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022“:

  • per un massimo di 13 settimane, anche in continuità di precedenti periodi di integrazione salariale autorizzati;
  • con un’altra domanda, per ulteriori 13 settimane di proroga aggiuntive, raggiungendo quindi le 26 settimane stabilite dal decreto-legge

I termini per l’invio della domanda sono i seguenti (come indicato dal messaggio INPS n.816/2022):

1) entro il 31 marzo 2022 per le domande relative a “periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti da data anteriore al 28 febbraio 2022

2) entro il 30 aprile 2022 per le domande relative a “periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° marzo 2022”

 

Per ulteriori informazioni si rimanda al Messaggio INPS n.186/2022, che trovi qui

 

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