Proroga congedi parentali Covid al 31 dicembre 2021
Il Decreto-Legge n.146/2021 ha disposto una proroga dei congedi parentali Covid al 31 dicembre 2021; si tratta della possibilità per il genitore dipendente, di astenersi dal lavoro se il figlio minore di 14 anni, convivente, sia stato sottoposto a quarantena, sia stato contagiato dal virus, oppure sia stata disposta la sospensione didattica/educativa in presenza a causa del Covid-19.
Ma vediamo nel dettaglio le varie ipotesi di congedo, con un occhio di riguardo ai genitori di figli con disabilità.
Congedi parentali per sospensione didattica, quarantena e contagio dei figli minori di 14 anni
Relativamente ai congedi parentali dovuti a sospensione didattica/educativa in presenza, quarantena o contagio del figlio minore di 14 anni, il decreto-legge appena citato stabilisce:
- “fino al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio a seguito di contatto ovunque avvenuto. […] Per i periodi di astensione, è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione, con copertura della contribuzione figurativa (commi 1 e 2);
- gli eventuali periodi di congedo parentale (di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001), fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o di quarantena del figlio, possono essere convertiti nel congedo di sopra descritto, con diritto alla relativa indennità, e non sono computati, né indennizzati a titolo di congedo parentale (comma 3)”
come riportato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (qui).
Congedi parentali per figli tra i 14 e i 16 anni
Nel caso invece di figli tra i 14 e i 16 anni, i congedi parentali sono così disposti:
- i genitori, in modo alternativo uno all’altro, possono astenersi dall’attività lavorativa in caso di sospensione didattica/educativa, contagio e/o quarantena del figlio, senza però ricevere retribuzione, indennità o contribuzione figurativa. In questo caso hanno comunque diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza rischio di essere licenziati (c.d. divieto di licenziamento).
Congedi parentali per genitori iscritti alla Gestione separata e autonomi
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e lavoratori autonomi possono beneficiare di un particolare congedo parentale per i figli minori di 14 anni, conviventi. Tale congedo garantisce un’indennità.
Congedi parentali in presenza di figli disabili gravi
In presenza di figli disabili con accertata disabilità grave (secondo l’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), i congedi parentali non tengono conto dell’età del figlio, e possono essere fruiti, in forma oraria o giornaliera, per la durata della quarantena, dell’eventuale contagio da Covid-19 del figlio, nonché per la durata della sospensione didattica/educativa in presenza, nel caso quest’ultimo frequenti centri diurni a carattere assistenziale.
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