Reddito di Cittadinanza 2023: tutte le modifiche

Per il Reddito di Cittadinanza 2023, tutte le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio sono riportate nella Circolare INPS n.61/2023. 

In particolare, sono stati modificati:

  • durata;
  • importo;
  • condizioni legate all’adesione a percorsi di formazione;
  • eventuali sanzioni nel caso non vengano accettate proposte di lavoro

Per tutto quello non menzionato nella suddetta Circolare INPS, varrà quanto stabilito in precedenza (e che puoi trovare qui).

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2024, il Reddito di Cittadinanza (Rdc) verrà eliminato.

 

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Nuova durata Reddito di Cittadinanza

La nuova durata del Reddito di Cittadinanza, valida dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, prevede che tale misura di sostegno al reddito venga erogata ai beneficiari per un massimo di 7 mensilità. Sono però esclusi da questa nuova disposizione, i nuclei familiari che abbiano tra i componenti delle persone:

  • con disabilità (media, grave o non autosufficienza);
  • minorenni;
  • o con almeno 60 anni di età

In questi casi, quindi, la durata rimarrà quella stabilita dalla precedente normativa, anche nei casi quindi di percezione della Pensione di Cittadinanza (che spetta appunto per nuclei con componenti che abbiano almeno 67 anni d’età oppure con disabilità grave).

Facciamo presente però, che anche per i nuclei con disabili, minorenni o persone con almeno 60 anni di età, a partire dal 1° gennaio 2024, il Reddito di Cittadinanza verrà eliminato.

 

Ad ogni modo, come comunica la Circolare INPS n.61/2023:

  • “per i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza a cui si applica la predetta riduzione del periodo massimo di fruizione del beneficio, introdotta dalla legge di Bilancio 2023, e che risultino percettori della misura alla data del 31 dicembre 2022, per l’anno 2023, l’erogazione della misura non potrà eccedere complessivamente la durata massima di sette mensilità.  

Pertanto, qualora la scadenza dei diciotto mesi di fruizione continuativa, calcolata in base al disposto dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019, intervenga dopo il 31 luglio 2023, nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal citato comma 314 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022, la fruizione della misura terminerà alla predetta data, in applicazione della modifica normativa.

  • Qualora, invece, il periodo di fruizione continuativa dei diciotto mesi sia completato prima del 31 luglio 2023 e, dopo il mese di sospensione previsto dall’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019, venga presentata una nuova domanda, il riconoscimento della misura non potrà eccedere le sette mensilità complessive nell’anno 2023, tenuto conto anche dei mesi per i quali la stessa sia stata già percepita in corso d’anno

Infine, nel caso venga sospesa e poi ripresa l’erogazione del Reddito di Cittadinanza, la nuova durata comprenderà le mensilità spettanti (e precedenti) non ancora fruite, più la possibilità di aggiungere le sette mensilità spettanti per l’anno 2023.

Nuovo importo Reddito di Cittadinanza 2023

Il nuovo importo del Reddito di Cittadinanza 2023 prevede che la componente legata alla locazione venga erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione, sebbene fino all’emanazione dell’apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, continuerà a essere erogata al nucleo beneficiario del Reddito di Cittadinanza.

Inoltre, nei casi di modifica della condizione lavorativa dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, nei casi di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente, dovranno essere comunicati all’INPS solo i redditi che superino il limite massimo di 3.000 euro, per la parte eccedente tale limite, mediante i modelli “Rdc/Pdc-Com ridotto” e “Rdc/Pdc-Com esteso”, a seconda che la comunicazione avvenga in fase di presentazione della domanda o in corso di erogazione della misura di sostegno al reddito (ossia del Reddito di Cittadinanza).

 

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Nuove condizioni legate all’adesione di corsi di formazione

Le nuove condizioni legate all’adesione di corsi di formazione, vediamo:

  • dal 1° gennaio 2023 i beneficiari del Rdc che abbiano tra i 18 e i 65 anni, sono tenuti obbligatoriamente ad aderire a corsi di formazione o riqualificazione professionale (come da legge n.53/2003) per un periodo di 6 mesi. Nel caso non venga rispettata questa previsione, il nucleo familiare decadrà dal diritto a ricevere il Reddito di Cittadinanza, dal momento che le Regioni saranno tenute a trasmettere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro l’elenco dei soggetti che non rispettano l’obbligo;
  • dal 1° gennaio 2023, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che abbiano tra i 18 e i 29 anni e non abbiano già adempiuto all’obbligo di istruzione, saranno tenuti ad iscriversi e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, sempreché  gli stessi non siano già formalmente coinvolti e impegnati in percorsi di politica attiva, di qualificazione o di riqualificazione. Ad ogni modo, la quota di Rdc che riguarda questi componenti, non verrà erogata finché l’obbligo scolastico non verrà rispettato. Ogni modifica relativa ai componenti tenuti al completamento dell’obbligo scolastico dovrà essere comunicata tramite modello “Rdc/Pdc-Com esteso” entro 30 giorni dalla variazione, anche attraverso un patronato come INPAS Confsal.

 

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Sanzioni legate alle proposte di lavoro non accettate

Le sanzioni legate alle proposte di lavoro non accettate, per i percettori del Reddito di Cittadinanza, sono le seguenti:

  • qualora uno dei componenti del nucleo familiare che percepisce il Rdc rifiuti anche solo una proposta di lavoro congrua, la misura di sostegno al reddito decadrà.

Per proposta di lavoro congrua si intende il rispetto di:

  • coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
  • distanza dalla residenza e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
  • durata della disoccupazione;
  • retribuzione superiore di almeno il 10% del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente a integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione

come comunica la Circolare INPS n.61/2023

 

Relativamente al requisito della distanza del luogo di lavoro dalla residenza, un’offerta di lavoro è congrua se è:

  • entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta o, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;
  • oppure, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, sia in caso di prima che di seconda offerta

(suddetta Circolare INPS)

 

 

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