Reddito di Cittadinanza e dimissioni volontarie
Perdo il Reddito di Cittadinanza se mi dimetto volontariamente?
Nel caso dei Reddito di Cittadinanza e di dimissioni volontarie, perde il diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza (Rdc) il solo componente del nucleo familiare che si è volontariamente dimesso dal lavoro, tranne nel caso di dimissioni per giusta causa.
Questa disposizione, presente nella legge n.26 del 28 marzo 2019, ha la validità di 12 mesi.
Infatti, la suddetta legge ha modificato quanto originariamente stabilito dal decreto-legge n.4 del 28 gennaio 2019, secondo cui non avevano diritto al Reddito di Cittadinanza i nuclei familiari che avevano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie. Questo impedimento valeva per i dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, mentre ora si va a ridurre tale requisito al solo componente dimissionario.
Si ricorda infatti che il Reddito di Cittadinanza (Rdc) è una misura di sostegno al reddito e quindi di contrasto alla povertà, erogata in favore dei nuclei familiari (e quindi non dei singoli individui che lo compongono) che si trovano in maggiore bisogno economico, finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro dei componenti della famiglia, e alla conseguente loro inclusione sociale.
I richiedenti, ad ogni modo, devono possedere i requisiti che puoi trovare qui
Importo del Reddito di Cittadinanza in caso di dimissioni volontarie
L’importo del Reddito di Cittadinanza, in caso di dimissioni volontarie, vedrà però una diminuzione. Infatti, secondo la circolare Inps n.100 del 5 luglio 2019, le dimissioni di un componente del nucleo familiare, e la conseguente sua esclusione dall’erogazione del Reddito di Cittadinanza, riducono l’importo mensile del sostegno al reddito nella misura di 0,4 punti del parametro della scala di equivalenza.
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