Reddito di cittadinanza: esonero contributivo anche per assunzioni a tempo determinato
Per chi assume percettori di Reddito di Cittadinanza (Rdc) è previsto l’esonero contributivo, anche per assunzioni a tempo determinato.
A comunicarlo il Messaggio INPS n.2766/2022, il quale riporta la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2022. Infatti, se il decreto-legge n.4/2019 prevedeva l’esonero del versamento dei contributi (previdenziali e assistenziali, tranne i contributi e premi INAIL) da parte dei datori di lavoro che assumevano percettori di tale sostegno al reddito solo nei casi di “tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato”, ora l’art.1 della Legge di Bilancio 2022 permetterà di usufruire dell’esonero anche nei casi di assunzioni a tempo determinato, o indeterminato a tempo parziale, cioè part-time.
Inoltre, se precedentemente era dovere del datore di lavoro comunicare, preliminarmente, ad ANPAL eventuali posti vacanti, ora potrà beneficiare dell’esonero anche senza comunicarlo.
Importo esonero contributivo
L’importo dell’esonero contributivo in oggetto, secondo la Legge di Bilancio 2022, è “nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza (Rdc) spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro”, come ricorda il suddetto Messaggio INPS.
In particolare, tale nota INPS, aggiunge che “lo sgravio sarà riconosciuto in base alla minore somma tra il beneficio mensile del Rdc spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro, eventualmente, riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell’importo ridotto”
Reddito di cittadinanza ed esonero contributivo: il ruolo delle Agenzie per il lavoro
Nell’ambito di Reddito di Cittadinanza ed esonero contributivo, il ruolo delle Agenzie per il lavoro è ora disciplinato dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022, i quali riconoscono che:
- tali agenzie per il lavoro, se autorizzate da ANPAL, possono svolgere attività di intermediazione e incontro tra domanda e offerta lavorativa per i percettori del RDC;
- per ogni beneficiario di RDC assunto grazie all’intermediazione di un’agenzia per il lavoro autorizzata, inoltre, quest’ultima riceverà il 20% dell’importo che spetterebbe al datore di lavoro in forza dell’esonero in oggetto. Pertanto, in questi casi, l’agevolazione verrà ridotta del 20% per chi assume, ossia per il datore di lavoro o azienda. Si ricorda che tale evenienza deve essere però comunicata in sede di richiesta di riconoscimento del beneficio.
Infine, le stesse agenzie per il lavoro devono soddisfare comunque le condizioni richieste dalla normativa, ossia:
- “regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”
come ricorda il Messaggio INPS n.2766/2022
In tutti i casi, comunque, sia ANPAL che INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) saranno autorizzati ad effettuare tutti i controlli necessari per accertare la sussistenza dei requisiti imposti dalla normativa.
Per approfondire procedure e modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero contributivo, si rimanda al suddetto Messaggio INPS.
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