Reddito di cittadinanza sospeso per completata fruizione delle sette mensilità

Il Reddito di Cittadinanza (Rdc) verrà sospeso nei casi di completa fruizione delle sette mensilità, come previsto dall’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha sostituito l’articolo 1, comma 313, della legge di Bilancio 2023.

Infatti, tale norma dispone che i nuclei familiari che non posseggano determinati requisiti, vedano sospendersi l’erogazione del Rdc dopo aver fruito di sette mensilità dello stesso nell’anno 2023.

Per continuare, invece, a percepirlo oltre le suddette sette mensilità, è necessario che il nucleo familiare abbia tra i propri componenti:

  • “persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  • minorenni;
  • persone con almeno sessant’anni di età;
  • percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 31 ottobre 2023”

come comunica il Messaggio INPS n.3510/2023

Inoltre, “nel caso in cui il requisito anagrafico utile alla prosecuzione della fruizione della misura maturi prima della settima mensilità o nel mese successivo (ad esempio, per compimento dei 60 anni di un componente del nucleo), lo stesso è rilevato automaticamente dai sistemi e l’erogazione della prestazione prosegue senza soluzione di continuità”, comunica il suddetto Messaggio INPS.

Cosa fare in caso di nascita di un figlio o di nuova disabilità accertata?

Nel caso di nascita di un figlio o in caso di nuova disabilità accertata, “se la nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è presentata entro il settimo mese di fruizione del Reddito di cittadinanza o in quello successivo, la nuova condizione del nucleo è rilevata in fase di rielaborazione automatica delle domande (in sede di rinnovo mensile) e, anche in questo caso, l’erogazione del beneficio prosegue automaticamente, senza soluzione di continuità”, comunica il suddetto Messaggio INPS.

Se invece il requisito matura successivamente al primo mese di sospensione oppure la DSU viene presentata successivamente alla intervenuta sospensione, è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza, che non verrà più sospeso ma erogato a partire dal mese successivo a quello di invio della domanda.

 

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Per ulteriori informazioni, si rimanda al Messaggio INPS n.3510/2023