Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità (2021)

Il “Fondo per il reddito di ultima istanza” è un’indennità di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’ emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Questo è quanto introdotto dall’ art. 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L’ art. 37 del Decreto Sostegni Bis prevede che, ai fini della corresponsione di tale indennità per gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell’assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato, è equiparato all’assegno medesimo per le finalità del medesimo comma.

Domanda per il reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità

Entro il 31 luglio 2021, possono presentare domanda per la corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 44, i lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 percettori degli emolumenti di cui al comma 1- ter, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La domanda è presentata con le medesime modalità previste dal decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 marzo 2020.

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Indennità Decreto Sostegni Bis