Requisiti pensione anticipata flessibile Quota 103

I requisiti della pensione anticipata flessibile Quota 103 sono contenuti nella circolare INPS n.27/2023, la quale comunica anche che la decorrenza della stessa dipende dal datore di lavoro, se pubblico o privato.

Ricordiamo che tale prestazione pensionistica è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, e  che la domanda può essere inviata anche attraverso il nostro Patronato INPAS Confsal.

 

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Requisiti anagrafici e contributivi

I requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla pensione anticipata flessibile Quota 103 sono i seguenti:

  • età anagrafica di almeno 62 anni;
  • anzianità contributiva minima di 41 anni

da possedere entro il 31 dicembre 2022 o entro il  31 dicembre 2023 (con decorrenza diversa).

La suddetta circolare INPS sottolinea cheil requisito anagrafico di 62 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” e che “ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Chi non può accedere alla pensione anticipata flessibile Quota 103?

Non può accedere alla pensione anticipata flessibile Quota 103il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di Finanza”, come da Circolare INPS n.27/2023

Importo

L’importo della pensione anticipata flessibile Quota 103 è pari “a un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

 Pertanto, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l’importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno.

Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile risulti un importo mensile lordo inferiore a cinque volte il trattamento minimo e, successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al c.d. tetto massimo erogabile.

Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, è posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo. Ciò si applica anche nelle ipotesi in cui la gestione previdenziale a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata flessibile prevede età pensionabili diverse rispetto a quella indicata all’articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, per il biennio 2023/2024 è di 67 anni di età, da adeguare dal 1° gennaio 2025 alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010” (Circolare INPS n.27/2023)

Decorrenza della pensione anticipata flessibile Quota 103

La decorrenza della pensione anticipata flessibile Quota 103 dipende dal datore di lavoro, pubblico o privato, e dalla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico., e pertanto segue questo schema:

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi

  • che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023;
  • che maturano i requisiti richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra)

Nei casi in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della cosiddetta finestra.

Lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni

  • che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
  • che maturano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e, comunque, non prima del 1° agosto 2023.

Se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della c.d. finestra.

Nei casi in cui, invece, il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra.

Tali istruzioni trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni contestualmente iscritti presso più gestioni pensionistiche.

Infine, Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa c.d. finestra.

(Circolare INPS n.27/2023)

Ulteriori informazioni e invio domanda pensione Quota 103

Per ulteriori informazioni e per l’invio della domanda di pensione Quota 103, è possibile contattare il nostro Patronato Inpas Confsal.

 

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