Richieste integrazione salariale per temperature elevate

Le richieste di integrazione salariale per temperature elevate sono oggetto del Messaggio INPS n.2729/2023.

In particolare, tale comunicazione fa riferimento alle eccezionali ondate di calore che stanno interessando l’intero territorio nazionale, e che possono determinare la riduzione o la sospensione delle attività lavorative, previa domanda del datore di lavoro (con causale “eventi meteo”).

Requisiti per richiedere l’integrazione salariale per temperature elevate

I requisiti per richiedere l’integrazione salariale per temperature elevate prevedono, secondo il suddetto Messaggio INPS, che questa possa essere richiesta dal datore di lavoro nei casi in cui le temperature risultino superiori a 35° centigradi, anche se le domande possono essere accolte anche per temperature inferiori, qualora si consideri la temperatura percepita che, di fatto, è più elevata di quella reale, soprattutto nelle giornate con alti tassi di umidità.

Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata”, chiarisce il Messaggio INPS n.2729/2023.

Ovviamente, in questo caso entrerà in gioco anche la tipologia di lavorazione in atto nonché le modalità con le quali essa viene svolta, ad esempio:

  • in luoghi non proteggibili dal sole;
  • l’utilizzo di materiali o di lavorazioni che non sopportano il forte calore;
  • lavorazioni al chiuso, senza possibilità di utilizzo di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura

Riassumendo, quindi, per usufruire dell’integrazione salariale per temperature elevate (“evento meteo”) si fa riferimento sia alla temperatura che alla tipologia e al luogo dell’attività lavorativa, e potranno essere prese in considerazione anche le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.

“Si ricorda, inoltre, che il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori”, chiarisce il Messaggio INPS n.2729/2023.

Infine, ricordiamo che “a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dalla legge 31 dicembre 2021, n. 234, il ricorso all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015. Va, tuttavia, evidenziato che, ai fini della positiva valutazione della richiesta di accesso al trattamento per le motivazioni richiamate, occorre tenere conto sia della tipologia di attività lavorativa espletata sia delle modalità di svolgimento della stessa”

(suddetto Messaggio INPS)

 

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