Riconoscimento prestazioni di sicurezza sociale ai britannici in Italia

Prestazioni familiari, previdenziali, assistenziali e di invalidità negli accordi sulla Brexit

Sugli accordi relativi alla Brexit, in materia di sicurezza sociale, l’INPS ha emanato la Circolare INPS n.154/2021 con la quale va a chiarire i requisiti e i principi per il riconoscimento del diritto alle prestazioni familiari, previdenziali, assistenziali e di invalidità, relativamente ai cittadini britannici residenti in Italia.

Premessa

Dapprima con l’accordo di transizione (valido tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020), e poi dal 24 dicembre 2020 con la sottoscrizione del TCA (Trade and Cooperation Agreement) e del relativo Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (Protocol on social security coordination o PSSC), il diritto alle prestazioni di invalidità, assistenziali, previdenziali e familiari è stato tutelato dalle parti, sia per i cittadini che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione entro il 31 dicembre 2020, sia per quelli dell’Ue residenti in Regno Unito, grazie anche al Withdrawal Agreement (WA), valido a sua volta anche per i cittadini britannici residenti in Unione Europea.

Requisiti per il riconoscimento delle prestazioni familiari, previdenziali, assistenziali e di invalidità dei cittadini britannici in Italia

Per il riconoscimento delle prestazioni, il requisito cardine è l’equiparazione ai cittadini UE dei cittadini britannici residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020; a loro sono riconosciuti i diritti legati al soggiorno legale in Italia anche per il periodo successivo a tale data, senza la necessità di costituire un nuovo status di soggiorno, così da mantenere il diritto alle prestazioni in vigore, anche se già godute.

Questo requisito vale quindi per:

come indicato dalla suddetta circolare INPS (n.154 del 18 ottobre 2021).

Quindi, nel caso di accertato requisito di residenza anagrafica datato entro e non oltre il 31 dicembre 2020, non sarà necessario richiedere l’esibizione di ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già in possesso entro tale data, mentre per i cittadini del Regno Unito non residenti sul territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, si applicheranno le disposizioni in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari, nel momento in cui richiederanno le suddette prestazioni assistenziali e/o familiari.

Documento di soggiorno elettronico (formato digitale)

Il rilascio del documento di soggiorno elettronico (in formato digitale), per i cittadini del Regno Unito residenti in Italia, può essere richiesto alla Questura competente a partire dal 31 dicembre 2020; nel vademecum del Ministero dell’Interno (scaricalo qui) è possibile trovare tutte le informazioni in merito.

Si ricorda però che tale documento è un diritto e non un obbligo per i cittadini, dal momento che essi possono dimostrare, anche attraverso altri validi documenti, di essere titolari di diritti acquisiti e, quindi, di poter richiedere prestazioni assistenziali.

Normativa

La normativa di riferimento e l’ambito di applicazione sono indicati nella circolare INPS n.53/2021: si tratta principalmente degli articoli 10, 30, 31, 32 e 39 dell’accordo denominato ”Withdrawal Agreement (WA)”che puoi leggere qui.

Per maggiori info, contatta una sede del Patronato INPAS!
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