Riconoscimento prestazioni di sicurezza sociale ai britannici in Italia
Prestazioni familiari, previdenziali, assistenziali e di invalidità negli accordi sulla Brexit
Sugli accordi relativi alla Brexit, in materia di sicurezza sociale, l’INPS ha emanato la Circolare INPS n.154/2021 con la quale va a chiarire i requisiti e i principi per il riconoscimento del diritto alle prestazioni familiari, previdenziali, assistenziali e di invalidità, relativamente ai cittadini britannici residenti in Italia.
Premessa
Dapprima con l’accordo di transizione (valido tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020), e poi dal 24 dicembre 2020 con la sottoscrizione del TCA (Trade and Cooperation Agreement) e del relativo Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (Protocol on social security coordination o PSSC), il diritto alle prestazioni di invalidità, assistenziali, previdenziali e familiari è stato tutelato dalle parti, sia per i cittadini che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione entro il 31 dicembre 2020, sia per quelli dell’Ue residenti in Regno Unito, grazie anche al Withdrawal Agreement (WA), valido a sua volta anche per i cittadini britannici residenti in Unione Europea.
Requisiti per il riconoscimento delle prestazioni familiari, previdenziali, assistenziali e di invalidità dei cittadini britannici in Italia
Per il riconoscimento delle prestazioni, il requisito cardine è l’equiparazione ai cittadini UE dei cittadini britannici residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020; a loro sono riconosciuti i diritti legati al soggiorno legale in Italia anche per il periodo successivo a tale data, senza la necessità di costituire un nuovo status di soggiorno, così da mantenere il diritto alle prestazioni in vigore, anche se già godute.
Questo requisito vale quindi per:
- prestazioni a sostegno della famiglia (assegno di natalità, bonus asilo nido e contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, premio alla nascita, assegno temporaneo, ecc.);
- assegno sociale;
- prestazioni di invalidità civile (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità);
- prestazioni di inclusione sociale e contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, reddito di libertà)
come indicato dalla suddetta circolare INPS (n.154 del 18 ottobre 2021).
Quindi, nel caso di accertato requisito di residenza anagrafica datato entro e non oltre il 31 dicembre 2020, non sarà necessario richiedere l’esibizione di ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già in possesso entro tale data, mentre per i cittadini del Regno Unito non residenti sul territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, si applicheranno le disposizioni in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari, nel momento in cui richiederanno le suddette prestazioni assistenziali e/o familiari.
Documento di soggiorno elettronico (formato digitale)
Il rilascio del documento di soggiorno elettronico (in formato digitale), per i cittadini del Regno Unito residenti in Italia, può essere richiesto alla Questura competente a partire dal 31 dicembre 2020; nel vademecum del Ministero dell’Interno (scaricalo qui) è possibile trovare tutte le informazioni in merito.
Si ricorda però che tale documento è un diritto e non un obbligo per i cittadini, dal momento che essi possono dimostrare, anche attraverso altri validi documenti, di essere titolari di diritti acquisiti e, quindi, di poter richiedere prestazioni assistenziali.
Normativa
La normativa di riferimento e l’ambito di applicazione sono indicati nella circolare INPS n.53/2021: si tratta principalmente degli articoli 10, 30, 31, 32 e 39 dell’accordo denominato ”Withdrawal Agreement (WA)”…che puoi leggere qui.
Per maggiori info, contatta una sede del Patronato INPAS!