Domanda di Ricostituzione reddituale per invalidità e assegno sociale
È necessaria la domanda ricostituzione reddituale per invalidità e assegno sociale in caso di redditi non dichiarati negli anni di riferimento: l’Inps col Messaggio n.2756 del 28 luglio 2021, infatti, ha chiarito che le pensioni di invalidità e l’assegno sociale sono prestazioni legate al reddito personale del richiedente e che, a seguito di verifica, molti beneficiari di tali misure di sostegno al reddito sono risultati non in regola con le relative comunicazioni dei redditi richieste per questi benefici. Per la concessione di alcune prestazioni economiche, infatti, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria oppure non la comunichino integralmente.
I beneficiari non in regola, allora, sono tenuti a inoltrare all’Inps, che ha già inviato lettere di sollecito, una ricostituzione reddituale per gli anni dal 2017 in poi, in modo da non rischiare la sospensione dei benefici stessi.
Tale servizio di ricostituzione reddituale è offerto anche dal nostro Patronato Inpas Confsal, alla sede più vicina a te oppure cliccando qui
Quali prestazioni richiedono la ricostituzione reddituale?
Le prestazioni che richiedono la ricostituzione reddituale in caso di redditi non dichiarati sono le seguenti:
- assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
- pensione ai ciechi civili;
- pensione ai sordi;
- assegno sociale.
Tempistiche per inviare la ricostituzione reddituale
Le tempistiche per inviare la ricostituzione reddituale, e quindi l’iter accertativo dell’Inps, sono le seguenti:
- estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 65 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
- invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
- entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10 bis D.L. 207/2008”, anche attraverso il Patronato Inpas Confsal.
- trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
- allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomanda A/R al cittadino.
In caso di Assegno sociale, pensione sociale, e assegno sociale sostitutivo invece l’iter dell’Inps riguarderà i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2017 e che siano beneficiari dell’assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo.
L’istituto provvederà allora:
- a inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale;
- a invitare i destinatari a presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni.
Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione relativamente all’anno di reddito 2017 (non dichiarato), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.
Invio ricostituzione reddituale
L’invio della ricostituzione reddituale potrà avvenire, nei tempi appena indicati, anche attraverso i servizi telematici del nostro Patronato Inpas Confsal.
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