Riduzione contributiva nell’edilizia per l’anno 2021

Nell’edilizia si conferma la riduzione contributiva anche nel 2021. A comunicarlo la circolare Inps n.181 del 7 dicembre 2021, la quale chiarisce i destinatari e le modalità procedurali per accedere alla riduzione

Che cos’è la riduzione contributiva nell’edilizia 2021?

La riduzione contributiva nell’edilizia 2021 è un beneficio che consiste in una diminuzione dei contributi da versare, pari all’11,50%, da parte di determinati datori di lavoro del settore edile, relativa alle assicurazioni sociali che non siano quelle pensionistiche, e solo nei confronti di operai assunti e occupati a tempo pieno (minimo 40 ore settimanali). Tale beneficio non spetta quindi per gli operai occupati part-time. Inoltre, questa riduzione contributiva è relativa al periodo che va dal gennaio al dicembre 2021.

Si fa presente che per il calcolo esatto si richiama l’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ( commi 1 e 2),  e l’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (nei commi 361 e 362).

Inoltre, tale riduzione non interessa i lavoratori per i quali sono previste particolari agevolazioni contributive, come ad esempio l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile (art.1, comma 100, legge 27 dicembre 2017, n. 205, e art. 1 legge n.178/2020), né spetta nei casi di contratti di solidarietà, per cui si applica solo agli operai con riduzione di orario lavorativo.

Beneficiari riduzione contributiva edilizia nel 2021

I beneficiari della riduzione contributiva nell’edilizia per il 2021 sono:

  • i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché i datori di lavoro caratterizzati dai codici Ateco2007da 412000 a 439909

come riportato dalla suddetta circolare Inps.

Requisiti di accesso alla riduzione contributiva

I requisiti di accesso alla riduzione contributiva citata, oltre a quelli appena menzionati, sono:

  • “il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
  • i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)”

come riportato dalla circolare Inps n.181 del 7 dicembre 2021.

Scadenza domanda di riduzione contributiva nell’edilizia 2021

La scadenza per inviare la domanda di riduzione contributiva nell’edilizia per il 2021 è fissata al 15 marzo 2022

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