Rientrare al lavoro dopo covid-19: circolare anche per docenti e ATA
Per rientrare al lavoro dopo l’assenza da Covid-19, il Ministero della Salute ha diramato una circolare anche per i docenti e per il personale scolastico ATA: la circolare n.15127 del 12 aprile 2021 contiene infatti le linee guida da seguire per rientrare in servizio dopo il contagio da SARS-CoV-2. I casi in oggetto riguardano:
- Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero;
- Lavoratori positivi con sintomi;
- Lavoratori positivi asintomatici;
- Lavoratori positivi a lungo termine;
- Lavoratore contatto stretto con positivo.
La circolare fa presente che i lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare (convivente) casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena, ma possono essere riammessi in servizio con le modalità di seguito elencate.
Rientrare al lavoro dopo Covid-19: lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
I lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero, per rientrare al lavoro dopo l’assenza per Covid-19, devono presentare certificato medico di avvenuta negativizzazione (tampone molecolare negativo) e successivamente essere sottoposti a visita medica da parte del medico competente, se nominato: si tratta della visita prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i, ossia quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, che in questo caso però va effettuata indipendente dalla durata dell’assenza per malattia.
Tale procedura è attivata per valutare l’idoneità alla mansione ed eventuali profili specifici di residua rischiosità. Coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero infatti presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria.
Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo
Lavoratori positivi con sintomi: come rientrare al lavoro dopo Covid-19
I lavoratori positivi con sintomi possono rientrare al lavoro dopo l’assenza per Covid-19 dopo un isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla comparsa dei sintomi e presentando un tampone molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Non vengono annoverati tra i sintomi però anosmia e ageusia/disgeusia, ossia perdita dell’olfatto e alterazione del gusto, che possono avere prolungata persistenza nel tempo. La certificazione dell’avvenuta negativizzazione va inviata al datore di lavoro per il tramite del medico competente dove nominato, ai fini della riammissione a lavoro.
Rientrare al lavoro dopo Covid-19: lavoratori positivi asintomatici
I lavoratori asintomatici ma positivi al Covid-19, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti negativo il test (tampone) molecolare. Tale referto ai fini del reintegro, deve essere inviato, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente se nominato.
Lavoratori positivi a lungo termine
I lavoratori positivi a lungo termine, cioè positivi oltre il ventunesimo giorno dal primo tampone, saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario nazionale; il lavoratore dovrà in questo caso inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente, dove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. Nel caso di lavoratori positivi a lungo termine poi negativizzati, salvo specifica richiesta del datore di lavoro, non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione, secondo l’art. 41, comma 2, lett. e-ter del D.lgs. 81/08.
Lavoratore con contatto stretto positivo
Il lavoratore che ha avuto un contatto stretto con un positivo, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, deve sottoporsi a tampone molecolare o antigenico, e, per la riammissione al lavoro, il referto di negatività deve essere trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore, che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, se nominato. Durante questo periodo di isolamento di 10 giorni il lavoratore informerà il proprio medico curante che rilascerà certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (smart working).