Riscatto contributivo per i periodi di lavoro all’Estero
Riscatto contributivo a fini pensionistici per i periodi di lavoro all’Estero
Il riscatto contributivo per i periodi di lavoro all’Estero è la possibilità di riscattare, a fini pensionistici, quei periodi di lavoro subordinato (quindi da lavoratore dipendente) svolti all’Estero e non coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana; si fa riferimento infatti a Paesi esteri che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di assicurazioni sociali o di Paesi che hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di assicurazioni sociali, relativamente ai periodi cui la convenzione non si estende e che quindi non siano valutabili in regime convenzionale ai fini del calcolo e perfezionamento del diritto a pensione.
Chi può richiedere il riscatto contributivo per i periodi di lavoro all’Estero? Requisiti
Il riscatto contributivo per i periodi di lavoro all’Estero può essere richiesto dai lavoratori che posseggono determinati requisiti:
- al momento della presentazione della domanda è necessario possedere la cittadinanza italiana, anche se durante i periodi di lavoro all’Estero si aveva la cittadinanza straniera;
- hanno diritto al riscatto i superstiti, qualunque sia la loro cittadinanza, di lavoratori deceduti dopo il 30 aprile 1969, che, alla data della morte, erano cittadini italiani.
Chi non può richiedere il riscatto?
Non possono richiedere il riscatto contributivo per i periodi di lavoro all’Estero i datori di lavoro, anche se si tratta di imprese o amministrazioni italiane.
Quali periodi posso riscattare?
Si possono riscattare i periodi di lavoro subordinato prestati all’estero:
- in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di assicurazioni sociali;
- in Paesi che hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di assicurazioni sociali, relativamente ai periodi cui la convenzione non si estende e che quindi non siano valutabili in regime convenzionale ai fini del perfezionamento del diritto a pensione.
Il periodo di lavoro può essere riscattato in tutto o in parte (per esempio possono essere riscattate anche solo le settimane necessarie al perfezionamento dei requisiti per la pensione).
Per riscattare i periodi di lavoro all’Estero si deve pagare?
Per riscattare i periodi di lavoro all’Estero si deve pagare un onere di riscatto. I contributi, infatti, possono essere accreditati solo dopo questo pagamento, e sono utili per il diritto, la misura e il calcolo di tutte le pensioni.
Rivolgiti al Patronato Inpas Confsal qui…per scoprire l’importo da pagare.
Documenti necessari per la domanda di riscatto
Per la domanda di riscatto contributivo per i periodi di lavoro all’Estero sono necessari alcuni documenti:
- per l’accoglimento della domanda di riscatto è necessario provare l’esistenza e la durata del rapporto di lavoro che si vuole riscattare. Tali informazioni devono risultare da documentazione in originale, attinente al rapporto di lavoro in oggetto e risalente all’epoca dello stesso rapporto o anche in periodi successivi, ma comunque remoti rispetto alla domanda di riscatto (buste paga, libretti di lavoro, lettere di assunzione, di licenziamento, di ben serviti e simili). Sono ritenute valide le dichiarazioni di lavoro rilasciate da istituzioni pubbliche straniere che attestino sia il rapporto di lavoro che la sua durata, debitamente tradotte. Le dichiarazioni prive delle caratteristiche suddette e rilasciate ora per allora dal datore di lavoro devono essere necessariamente convalidate dalle autorità consolari con riguardo al contenuto proprio delle dichiarazioni in argomento e pertanto devono basarsi su opportune verifiche e accertamenti relativi all’effettivo espletamento del rapporto di lavoro;
- gli altri elementi del rapporto di lavoro quali la durata, la retribuzione, la qualifica possono essere provati con altri mezzi, anche orali;
- di tali documenti, se redatti in lingua straniera, deve essere prodotta la traduzione recante la convalida dell’autorità diplomatica o consolare del Paese da cui i documenti provengono, ovvero dei traduttori a ciò legalmente autorizzati. Se il richiedente il riscatto risiede all’Estero, la traduzione di tali documenti dovrà invece essere convalidata dall’autorità consolare o diplomatica italiana del Paese di residenza o del Paese nella cui lingua i documenti sono stati redatti
Come e quando inviare la domanda di riscatto
La domanda di riscatto per lavoro all’Estero può essere inviata senza limiti temporali, anche dopo l’erogazione di un trattamento pensionistico. La domanda, inoltre, può essere inviata all’Inps anche attraverso i servizi del Patronato Inpas Confsal, alla sede più vicina a te.
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