Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione 2021

Si può inviare la domanda fino al 31 dicembre 2021

Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è una procedura che permette al lavoratore e al cittadino di avvicinarsi alla pensione, coprendo (attraverso il pagamento di un onere di riscatto) i periodi rimasti vuoti da contributi, quindi non coperti a livello previdenziale.

Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione 2021 è disciplinato dall’articolo 20, commi 1-5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2019, n. 26, e per il triennio 2019-2021 permette di riscattare in via sperimentale, i periodi non soggetti a obbligo contributivo e/o non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, per un periodo massimo di 5 anni.

A chi è rivolto il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione 2021?

Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione 2021 è rivolto agli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata,  privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Quali sono i requisiti per accedere al riscatto dei periodi non coperti da contribuzione 2021?

I requisiti per accedere al riscatto dei periodi non coperti da contribuzione 2021 sono i seguenti:

  • essere iscritti alle assicurazioni e ai regimi previdenziali appena menzionati
  • non essere titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 comporta l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione delle rate versate al soggetto titolare, senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi
  • non essere beneficiario né titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria

Quali periodi possono essere riscattati nel 2021?

Possono essere riscattati, in tutto o in parte nella misura massima di cinque anni anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019.

Il periodo deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nella Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995.

Il periodo da riscattare non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Inoltre, sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo.

Modalità di pagamento dell’onere di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione 2021

L’onere di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione 2021 può essere versato attraverso più modalità di pagamento:

  • in unica soluzione
  • oppure in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

La rateizzazione dell’onere di riscatto non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta, o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

Si ricorda che i periodi oggetto di riscatto sono equiparati a periodi di lavoro.

Quando fare domanda?

La domanda di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione per il triennio 2019-2021 può essere presentata entro il 31 dicembre 2021 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).

Come inviare domanda di riscatto 2021?

La domanda può essere inviata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine.

In tutti questi casi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l’onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato.

Vuoi inviare la domanda di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione 2021?

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