Ristori bis: Art. 15 (Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore

  1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonchè delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l’omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.
  3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 31.