Ristori bis: Art. 16 (Rifinanziamento Caf)

  1. Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l’assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale – CAF, è autorizzata per l’anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all’Istituto nazionale della previdenza sociale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 5 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell’articolo 31.
  2. Per le medesime finalità’ di cui al comma 1 sono altresì utilizzate le risorse residue di cui al comma 10, dell’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77Testo del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, per la parte non già utilizzata ai fini del Reddito di emergenza.