- All’articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «programmati sino al 30 settembre 2020» sono soppresse.
- Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.
- Il Consiglio Nazionale dell’Ordine o del Collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.
- Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il Consiglio Nazionale dell’Ordine o del Collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla medesima data.
5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo ed in deroga ai termini di cui all’articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti.