Ristori bis: Art. 28 (Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

  1. Ai fini dell’erogazione dell’indennità di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.
  2. Il limite di spesa di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento all’erogazione dell’indennità di cui all’articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all’articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all’articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.