- Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.
- Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all’articolo 6 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che disciplinano la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’ IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
- Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’ IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.
- Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
- I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
- All’articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «30 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «30 aprile 2021».
- Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 valutati in 1.759 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 26.