Ristori quater: Art. 25 (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

  1. In relazione alle infrastrutture autostradali di cui all’articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società in house esistenti nel ruolo di concessionari ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la società da essi a tale fine individuata può procedere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell’assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità’, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    In caso di riscatto, i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dall’articolo 2437-quater, secondo comma, sono ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo 2437-quater è ridotto a venti giorni.
    Relativamente all’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all’articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.