Ristori ter: Art. 1 (Rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite all’emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Il Fondo di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, è incrementato di 1.450 milioni di euro per l’anno 2020 e di 220,1 milioni di euro per l’anno 2021, anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 284 del 13 novembre 2020, e del 20 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 290 del 21 novembre 2020.
  2. L’allegato 2 del citato decreto-legge n. 149 del 2020 è integrato con la seguente riga: Commercio al dettaglio di 47.72.10 (calzature e accessori) 200%;
  3. All’attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 1, con le modalità previste dal comma 3 dell’articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 149 del

2020.