Scuola: chi ha diritto all' anticipo sul TFS

L’INPS, con la circolare n. 130 del 17-11-2020 scorso, ha chiarito le modalità e i requisiti per richiedere l’anticipo sul TFS, Trattamento di Fine Servizio, che spetta ai dipendenti pubblici e statali, quindi anche a quelli scolastici. Si tratta di un finanziamento che non può superare i 45.000 euro netti e che non può essere soggetto a procedure di sequestro o di pignoramento o ad esecuzione forzata in nessuna azione esecutiva o cautelare.
Nella fattispecie, l’Istituto di previdenza scrive che: “La norma è applicabile ai dipendenti pubblici che fruiscono del requisito pensionistico di cui al comma 1 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019 (pensione c.d. quota 100), nonché a quelli che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto in commento, al trattamento di pensione in base ai requisiti di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, poi convertito”.
Pertanto, sembra escluso dalla possibilità di richiedere tale finanziamento il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché tutti coloro che hanno avuto accesso alla pensione sulla base di norme diverse da quelle sopra indicate.
L’INPS quindi sembra circoscrivere questo beneficio solo a coloro che sono andati in pensione o lo faranno con:

  1. pensione di vecchiaia;
  2. pensione anticipata;
  3. quota 100 (unica misura esplicitamente citata nel decreto).

Quindi, chi ha usufruito di opzione donna, APE sociale, o cessazione dal lavoro senza ancora aver diritto alla pensione, potrebbe essere escluso dall’anticipo sul TFS.
Inoltre, con il messaggio numero 4315 del 17-11-2020, si fa presente che chi vuole richiedere l’anticipo sul TFS, può farlo anche attraverso il Patronato, che è in grado anche di monitorare lo stato di avanzamento della richiesta e visualizzare la relativa certificazione nell’Area Riservata, non appena resa disponibile dall’Inps territoriale competente.
La circolare n. 130 del 17-11-2020 dell’Istituto di Previdenza chiarisce infine che tale certificazione, che quantifica il TFS, non scade più dopo 15 giorni lavorativi, come era in precedenza, ma rimane valido anche successivamente, perché comunque sottoposta a verifica da parte dell’organo territoriale competente.