Scuola: il personale “Covid” non può essere licenziato con la sospensione didattica
Con la nota n.1990 del 5 novembre 2020, il Miur chiarisce alle scuole alcuni punti che erano stati oggetto di riflessioni e dubbi da parte di personale docente, personale ATA e sindacati.
Relativamente alle assunzioni straordinarie di docenti e personale ATA dovute all’emergenza sanitaria, con questa comunicazione il Ministero va a sciogliere i nodi, accogliendo le richieste delle parti:
“I contratti già sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (si tratta dei cosiddetti posti Covid-19) non devono essere risolti, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA” riporta la nota.
Questo chiarimento avviene in seguito a numerose critiche mosse dai sindacati e dai lavoratori stessi; Elvira Serafini, Segretario Generale di Snals Confsal, attraverso un comunicato stampa del 3 novembre scorso, aveva chiesto “l’eliminazione della clausola rescissoria dai contratti a tempo determinato di tutto il personale della scuola assunto con l’organico aggiuntivo”, richiesta che ora è finalmente diventata realtà.
Ricordiamo inoltre che un eventuale periodo trascorso in quarantena da COVID-19, quello di attesa per l’esito di un tampone o quello dovuto al contatto stretto con un positivo, sono equiparati al periodo di ricovero ospedaliero, e perciò non sono computabili nel periodo di comporto.