Scuola: per terapie invalidanti spetta intera retribuzione
La Corte di Cassazione civ. Sez. VI – Lavoro, con sentenza n. 26033 del 17-11-2020, ha rigettato un ricorso proposto dal Miur contro una ricorrente a cui veniva riconosciuto il superamento del periodo di comporto, relativamente alla presentazione di documentazione medica non considerata idonea a provare sussistenza di terapie invalidanti, perché non riportante riferimenti precisi circa il numero dei giorni di assenza per malattia, né circa l’impossibilità della docente di svolgere l’attività lavorativa in questione.
La Corte, rifacendosi all’art. 17, comma 9 del CCNL Scuola 2002-2005 (presente anche nei CCNL successivi) che recita:
“In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto, per i giorni anzidetti di assenza spetta l’ intera retribuzione” ha infatti ritenuto che dalla documentazione medica della Asl di competenza emergesse, sebbene in via implicita, che la dipendente fosse gravemente malata e sottoposta a cure invalidanti, momentaneamente non compatibili con l’attività lavorativa.