Naspi all'Estero
Se mi trasferisco all’Estero continuo a percepire la Naspi?
Ho perso il lavoro in Italia e voglio trasferirmi all’Estero: continuerò a percepire l’assegno di disoccupazione Naspi?
Sempre più persone, in un periodo di crisi economica e lavorativa come quella che stiamo vivendo, si fanno questa domanda, dopo aver deciso di andare a cercare un lavoro all’Estero. Secondo la normativa comunitaria, il lavoratore rimasto disoccupato in uno Stato, avendo maturato il diritto alle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione locale, e grazie ai periodi assicurativi o alla loro totalizzazione in uno o più stati dell’Unione europea, può continuare a beneficiare del sostegno al reddito Naspi anche se si reca in un altro Stato comunitario alla ricerca di un’occupazione. Bisogna però conoscere bene la procedura da espletare prima di trasferirsi e quali solo gli Stati coinvolti, in modo da evitare la decadenza del diritto a percepire la Naspi.
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Naspi all’Estero: Paesi coinvolti e destinatari
Per continuare a percepire la Naspi all’Estero, la normativa comunitaria si riferisce ad alcuni Paesi coinvolti e a particolari destinatari. In particolare, la normativa è rivolta ai lavoratori disoccupati:
- di uno stato dell’Unione europea;
- di uno stato del SEE, ossia Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
- della Svizzera;
- di paesi extracomunitari, solo se residenti in uno stato UE e assicurati almeno in due stati membri (circolare INPS 15 marzo 2011, n. 51);
- apolidi e rifugiati residenti in uno stato membro.
Come continuare a percepire la Naspi all’Estero: procedura e durata
Per continuare a percepire la Naspi all’Estero bisogna seguire una determinata procedura: il beneficiario della prestazione di disoccupazione che si reca in un altro stato membro alla ricerca di lavoro, infatti, può conservare il diritto alle prestazioni per massimo tre mesi a partire dall’indisponibilità del disoccupato presso il centro per l’impiego, cioè dalla data di partenza dall’Italia.
Prima di espatriare il beneficiario deve:
- essere iscritto da almeno 4 settimane nelle liste di disoccupazione/collocamento del Centro per l’Impiego del Paese in cui hai perso il lavoro (sono possibili eccezioni);
- richiedere un modulo U2 (ex modulo E 303) – autorizzazione a trasferire l’indennità di disoccupazione – ai tuoi servizi nazionali per l’impiego. Deve essere quindi autorizzato dalle istituzioni a partire;
- deve essere iscritto come richiedente lavoro nello Stato di destinazione (entro 7 giorni dall’arrivo);
- deve sottoporsi ai controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione in materia vigente nello stato di arrivo.
Avvalendosi della facoltà prevista dai regolamenti comunitari, l’Italia ha stabilito che, per esportare la prestazione di disoccupazione, è sufficiente che prima della partenza l’interessato sia stato iscritto almeno un giorno al centro per l’impiego.
Naspi e lavoratori rimpatriati in Italia
Nell’ambito del diritto alla Naspi per i lavoratori rimpatriati in Italia, anche il beneficiario di prestazione di disoccupazione a carico di uno Stato Estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro mantiene il diritto per massimo tre mesi, con la normativa comunitaria che consente la proroga del termine fino a sei mesi. Il disoccupato deve verificare se lo Stato che eroga la prestazione preveda tale proroga.
La prestazione Naspi è sospesa finché l’ufficio del lavoro dello stato membro in cui si è recato il disoccupato non comunica all’INPS l’avvenuta iscrizione e la relativa data. Ricevuta la comunicazione, l’INPS paga direttamente al beneficiario la prestazione dovuta a partire dalla data di partenza dall’Italia.
La stessa sospensione è prevista per chi giunge in Italia, finché il centro per l’impiego non comunica l’iscrizione all’istituzione estera, che provvede poi a pagare la prestazione. Se l’iscrizione presso l’ufficio del lavoro dello Stato Estero o il centro per l’impiego avviene dopo sette giorni, le prestazioni saranno erogate dalla data di iscrizione e sino alla data di scadenza già fissata (tre mesi a partire dal giorno di partenza dall’Italia o dallo stato estero).
Come e quando fare domanda per mantenere la Naspi all’Estero?
Per mantenere la Naspi anche all’Estero, prima della partenza, il beneficiario di disoccupazione Naspi che si reca in un altro stato alla ricerca di lavoro, oltre a comunicare l’indisponibilità al centro per l’impiego, deve richiedere alla struttura INPS territorialmente competente il rilascio del documento portatile U2, che attesta il mantenimento del diritto alle prestazioni, e del documento portatile U1, che attesta invece i periodi di assicurazione.
Lo stesso vale per il beneficiario di prestazione di disoccupazione a carico di uno stato estero che rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, solo che deve comunicare l’indisponibilità e i due documenti di attestazione all’istituzione dello stato estero.
In caso di totalizzazione, il richiedente la prestazione deve specificare nella domanda in quali stati esteri ha lavorato e, se possibile, richiedere l’attestazione dei periodi di assicurazione/occupazione (documento portatile U1) prima della partenza dallo stato estero. Chi non fosse in possesso dell’U1, deve allegare alla domanda tutta la documentazione estera (buste paga, contratto di lavoro, ecc.) di accertamento dell’attività lavorativa e sarà l’istituzione competente dello stato che deve concedere la prestazione a richiedere la certificazione dei periodi direttamente all’istituzione dell’altro stato attraverso i formulari previsti.
Il beneficiario di disoccupazione Naspi che si reca in un altro stato deve iscriversi entro sette giorni come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello stato membro in cui si reca e deve presentare all’istituzione di tale stato il documento portatile U2.
Per chi giunge in Italia, è richiesta l’iscrizione al centro per l’impiego con gli stessi tempi e modalità.
Decadenza della Naspi all’Estero
Se il disoccupato, durante il periodo di pagamento dell’indennità, si reca all’Estero alla ricerca di lavoro senza darne comunicazione al centro per l’impiego, viene meno il diritto a esportare la prestazione, che sarà recuperata interamente dalla data di indisponibilità presso il centro per l’impiego (data di partenza).
Importo della Naspi all'Estero
Per conoscere l’importo della Naspi all’Estero contatta la sede del Patronato Inpas Confsal più vicina a te!
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