Servizio civile e Naspi o Dis-Coll sono compatibili?

Il servizio civile e la Naspi o la Dis-Coll sono compatibili, rispettando alcuni requisiti.

Infatti secondo il Messaggio INPS n.1800/2022, che cita l’articolo 16, comma 1, del D.lgs n.40 del 2017, il servizio civile universale non è assimilabile a un rapporto lavorativo subordinato o parasubordinato, né porta alla cancellazione dalle liste di mobilità o collocamento.

Di conseguenza, chi percepisce l’indennità di disoccupazione Naspi o Dis-Coll e contemporaneamente svolge il servizio civile, non deve comunicare nulla all’INPS, né in relazione al servizio civile svolto, né in relazione al compenso che riceverà. A questo proposito, nei casi in cui le indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll siano state ridotte in attuazione della precedente normativa legata al servizio civile, si può richiedere, previa istanza di parte, la riliquidazione delle stesse da parte delle Strutture territoriali INPS.

Riliquidazione Naspi e Dis-Coll in caso di servizio civile

La riliquidazione di Naspi e Dis-Coll in caso di servizio civile di cui abbiamo appena parlato, però, sempre secondo il citato Messaggio INPS:

può trovare applicazione retroattivamente con il solo limite dei rapporti già “esauriti”, per effetto di una sentenza passata in giudicato ovvero per il decorso del termine annuale di decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria ai sensi dell’articolo 47, comma sesto, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (quanto alla sola NASpI), o della prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione ai sensi dell’articolo 47-bis del D.P.R. n. 639/1970 (quanto alla sola NASpI), nel senso già indicato nel messaggio n. 4105 del 6 novembre 2018.

Si precisa, infine, con specifico riferimento alla DIS-COLL, che, considerato che la predetta prestazione non è inclusa tra quelle di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in difetto di diversa espressa previsione normativa, il relativo termine di prescrizione deve considerarsi quello ordinario decennale.”

 

Hai bisogno di supporto nella procedura?

Clicca qui e contattaci!

 

Iscriviti alla nostra newsletter qui!

…e rimani sempre aggiornato