Sospensione della pensione ai medici con incarichi Covid-19

Per i medici pensionati che hanno ricevuto incarichi a causa del Covid-19 è prevista la sospensione della pensione di vecchiaia per i soli mesi in cui ricevono retribuzione per i suddetti incarichi: questo è quanto stabilito dalla legge n.29 del 12 marzo 2021 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, che nell’art. 3 bis stabilisce una particolare disciplina con riferimento agli incarichi retribuiti, conferiti dalle aziende sanitarie e socio-sanitarie al personale sanitario collocato in stato di riposo o inattività avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia.

Sospensione della pensione ai medici con incarichi Covid-19: comunicazione all’INPS

Nell’ambito delle disposizioni sulla sospensione della pensione ai medici con incarichi dovuti al Covid-19, le aziende sanitarie e socio-sanitarie sono tenute a comunicare alle Strutture Inps competenti territorialmente in base alla residenza del pensionato, il contratto di lavoro che riporti la decorrenza e la durata dello stesso e i mesi a partire dai quali l’incarico è retribuito, allegando la dichiarazione sostituiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal sanitario incaricato, dalla quale risulti la titolarità di un trattamento pensionistico diretto di vecchiaia ordinaria o in cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, erogato a carico dell’Istituto.

Sospensione della pensione ai medici con incarichi Covid-19: Quota 100 e redditi da lavoro autonomo e collaborazioni coordinate e continuative

La sospensione della pensione ai medici con incarichi Covid-19 non è prevista nei casi di pensionamento con Quota 100 e incarichi medici da Covid-19 che prevedono redditi da lavoro autonomo e collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.): agli incarichi in questione per dirigenti medici, veterinari e operatori sanitari e socio-sanitari non si applica infatti l’incumulabilità tra i relativi redditi e il trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 (c.d. Quota 100).
Con la circolare Inps n. 74 del 22 giugno 2020 sono state fornite indicazioni operative relative alla disposizione sopra richiamata, riferita a incarichi conferiti per una durata non superiore a sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza.
L’articolo 1, comma 423, della legge n. 178/2020 ha stabilito che gli incarichi di cui all’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 possono proseguire nell’anno 2021, anche mediante proroga, e non oltre il 31 dicembre 2021. Fino a tale data, pertanto, i relativi redditi percepiti continuano a essere cumulabili con il trattamento pensionistico Quota 100.
In questo caso, gli interessati devono comunicare alle Strutture Inps territoriali competenti, di avere ripreso o proseguito l’attività lavorativa in forma autonoma.

Incompatibilità pensione di inabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo

Nel caso in cui i destinatari degli incarichi medici appena menzionati  fossero percettori di pensione di inabilità, si fa presente che tali trattamenti previdenziali sono incompatibili con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, laddove la normativa di riferimento lo preveda, per tutte le tipologie di incarichi appena menzionati.

Richiedi informazioni alla sede Inpas-Confsal più vicina a te cliccando qui!