Con circolare n. 13 del 3 aprile 2020 l’Inal ha precisato che in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Istitutol è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail, previsti dall’articolo 83 del d.p.r. n. 1124 del 1965 che scadano nel periodo predetto. I termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
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