Sostegno al reddito erogato ai lavoratori in permanenza domiciliare
È previsto un sostegno al reddito erogato in favore dei lavoratori in permanenza domiciliare dovuta alla pandemia da Covid-19, ossia in favore di tutti quei lavoratori che dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 non hanno potuto raggiungere il luogo di lavoro a causa delle ordinanze amministrative emesse dalle autorità con lo scopo di arginare l’emergenza sanitaria.
Lo prevede il decreto-legge n.104/2020 (Decreto Agosto), modificato poi dalla legge n.126 del 13 ottobre 2020: si tratta di integrazione salariale ordinaria (CIGO), integrazione salariale in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO) e cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), la cui domanda può essere presentata dai datori di lavoro operanti esclusivamente in Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia che abbiano
sospeso l’attività lavorativa (in tutto o in parte) tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, perché i propri dipendenti non potevano raggiungere i luoghi di lavoro preposti.
Si possono richiedere questi ammortizzatori sociali fino a un massimo di 4 settimane complessive per CIGO, ASO e CIGD e di 20 giornate per la CISOA.
Il messaggio Inps n.304 del 25/01/2021 ha comunicato nuove istruzioni in merito all’erogazione di questi ammortizzatori sociali, specificando tra le altre cose che sono destinati esclusivamente a quei lavoratori che non hanno ricevuto nessun altro sostegno al reddito collegato all’emergenza epidemiologica da covid-19 e non posso essere richiesti quindi da quei datori di lavoro che stanno già beneficiando di cassa integrazione o assegno ordinario.
Il suddetto messaggio Inps chiarisce che le domande di accesso a questi particolari sostegni dovranno contenere un’autocertificazione (secondo l’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) in cui il datore di lavoro dichiarerà che i destinatari del trattamento non hanno potuto prestare attività lavorativa in quei giorni, proprio a causa delle ordinanze restrittive di movimento emesse dalle autorità competenti; inoltre, se si richiede il pagamento di questi sostegni direttamente all’Inps, il datore di lavoro deve inviare anche tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’ integrazione salariale (modelli SR41 e SR43 semplificati) entro il termine di 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione alla prestazione, da parte dell’Istituto di Previdenza.
Trascorsi senza esiti i termini sopra descritti, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa collegati rimangono a carico del datore di lavoro, sebbene per CIGD e CISOA sia previsto esclusivamente il pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps. Le domande di accesso agli ammortizzatori sociali sopra indicati devono contenere la specifica causale «COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare».
Durante i periodi di integrazione salariale, inoltre, le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro.