Supplemento di pensione 2021: lavorare anche dopo la pensione
Il supplemento di pensione 2021 può essere richiesto se si continua a lavorare anche dopo aver raggiunto la pensione. Si tratta, infatti, di un incremento della pensione liquidato, a seguito di domanda, in base alla contribuzione di periodi successivi alla data di decorrenza della pensione medesima. Inoltre, i contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento consentono la liquidazione di ulteriori supplementi.
Requisiti per il supplemento di pensione 2021
Il supplemento di pensione 2021 spetta se si possiedono particolari requisiti, e se si è titolari di pensione principale, di pensione supplementare o di assegno ordinario di invalidità. I beneficiari devono infatti essere iscritti a:
- Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti o autonomi, dopo l’inizio della liquidazione della pensione nella medesima assicurazione (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti – FPLD – e/o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi). Nel caso di titolare di pensione liquidata nel FPLD, il supplemento può essere richiesto anche per eventuale contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi anteriormente alla decorrenza della pensione;
- Gestione separata, dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione;
- Gestione dei lavoratori spettacolo e sport (ex ENPALS), dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione o nel FPLD.
A seguito del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, i contributi maturati successivamente al 1° gennaio 1996 nell’AGO danno diritto a un supplemento di pensione nei confronti di titolari di pensione principale del Fondo Volo, iscritti alla medesima gestione successivamente alla decorrenza della pensione, e del soppresso Fondo Autoferrotranvieri.
Per i pensionati di fondi Elettrici e Telefonici non è possibile liquidare supplementi di pensione a carico dei soppressi fondi salvo per i titolari di assegni ordinari di invalidità.
Il supplemento spetta anche nei confronti di quei lavoratori che abbiano ottenuto il trattamento pensionistico attraverso un istituto di “cumulo” dei periodi assicurativi (come la totalizzazione o il cumulo – legge 24 dicembre 2012, n. 228) e che successivamente alla decorrenza della pensione continui a lavorare o versare contributi in una delle gestioni che sono state interessate dal cumulo, sempre che tale gestione preveda nel proprio ordinamento l’istituito del supplemento di pensione. In tal caso, il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione conseguita in cumulo.
Nel caso di trattamento conseguito in Gestione Separata con la facoltà di computo di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, il supplemento può essere richiesto esclusivamente per contribuzione successiva alla pensione versata nella Gestione Separata.
Supplemento di pensione 2021: cosa fare in caso di decesso del pensionato?
In caso di decesso del pensionato, i contributi relativi a periodi successivi alla decorrenza della pensione devono essere computati (ossia calcolati) d’ufficio ai fini della misura della pensione di reversibilità, indipendentemente dal fatto che siano stati utilizzati per supplementi nella pensione diretta del defunto.
Supplemento di pensione 2021 per i pensionati che hanno lavorato in Paesi Extracomunitari
Per i pensionati che possono far valere periodi di lavoro in stati esteri extracomunitari in convenzione con l’Italia, l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione dei periodi di assicurazione italiani ed esteri e, quindi, il supplemento della pensione può essere erogato in regime di convenzione internazionale.
Quando inviare la domanda di supplemento di pensione 2021?
La domanda di supplemento di pensione 2021 deve essere inviata solo una volta trascorso un periodo di tempo minimo dalla decorrenza della pensione di cui si è titolare o dal precedente supplemento.
La tempistica è differente a seconda della gestione in cui si è titolare di pensione e di quella in cui si chiede il supplemento, infatti:
- I contributi versati o accreditati nel FPLD successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione di un supplemento, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Per una sola volta, l’interessato può richiedere la liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile richiesta nell’AGO.
- richiesta per il pensionamento di vecchiaia nelle gestioni dei lavoratori autonomi, l’interessato può richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento, sia esso il primo che uno dei successivi, dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Dunque in questo caso, a differenza del primo, la liquidazione del primo supplemento non può avvenire prima che sia stata compiuta l’età pensionabile prevista nella gestione speciale dei lavoratori autonomi.
- I contributi versati o accreditati dopo il pensionamento sia nelle gestioni dei lavoratori autonomi sia nell’AGO danno diritto a liquidare, a domanda, un supplemento di pensione, purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Tuttavia, l’interessato ha la facoltà di richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento quando siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile prevista nella gestione in cui si chiede il supplemento.
- I contributi versati nella Gestione Separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Non è necessario aver compiuto l’età pensionabile per la vecchiaia previsto nella gestione. I contributi versati o accreditati prima o dopo il pensionamento nel FPLD danno luogo, a domanda, alla liquidazione di un supplemento a condizione che al momento della domanda sia stata compiuta l’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nelle gestioni dei lavoratori autonomi e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Ferma restando la condizione del compimento dell’età
- I contributi versati o accreditati nella Gestione dei lavoratori spettacolo e sport (ex ENPALS) successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione di un supplemento, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Per una sola volta, l’interessato ha la facoltà di richiedere la liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile richiesta. A tal proposito, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione, bisogna tenere conto dei limiti anagrafici fissati dalle norme per la pensione di vecchiaia come da ultimo modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157.
Di seguito i gruppi di appartenenza di tali categorie di lavoratori: - Gruppo Ballo;
- Gruppo Cantanti Orchestrali;
- Gruppo Attori Conduttori;
- Gruppo Sportivi Professionisti.
Si precisa che, per i supplementi da riconoscere su pensioni con diritto perfezionato dal 2012, si dovrà tener conto delle nuove età anagrafiche per l’accesso alla pensione di vecchiaia e degli incrementi della speranza di vita introdotti dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Quando riceverò il supplemento di pensione 2021? Decorrenza
I supplementi di pensione 2021 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se a tale data sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge.
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