TFS: precisazioni INPS sulla riliquidazione attraverso canale telematico
Per il TFS, alcune precisazioni INPS sulla riliquidazione attraverso il canale telematico sono contenute nel Messaggio n.2296/2023 dell’Istituto.
In particolare si tratta delle riliquidazioni del Trattamento di Fine Servizio (appunto TFS) in caso di variazione dei dati (sia economici che giuridici) presenti in una pratica precedentemente inviata, sia cartacea che telematica.
Per ulteriori informazioni in merito si rimanda alla Circolare INPS n.125/2022
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Riliquidazione TFS attraverso il canale telematico
La riliquidazione del TFS attraverso il canale telematico può avvenire nel caso in cui, effettuata già una prima liquidazione del TFS, insorgano delle variazioni dei dati presenti nella Posizione Assicurativa. In questo caso, quindi, il cambiamento dei dati presenti sia sull’“Ultimo miglio TFS” che sulla “Comunicazione di Cessazione TFS”, potrebbero comportare un ricalcolo del TFS e quindi una successiva riliquidazione.
In termini generali, il datore di lavoro può quindi inviare il modello telematico di “Riliquidazione”, ma solo nei casi in cui la pratica di TFS di prima liquidazione (che sia telematica o cartacea) sia nello stato “pagata” o “in pagamento”.
Se la pratica è cartacea, ad ogni modo, la modalità di invio sarà diversa rispetto a una pratica telematica.
TFS in modalità cartacea
Se il TFS risulta essere in modalità cartacea, cioè la prima liquidazione dello stesso è cartacea, “l’Amministrazione/Ente può inoltrare una riliquidazione della citata prestazione in modalità telematica impostando il flag su “Riliquidazione”. A tale fine, l’Amministrazione/Ente deve necessariamente inserire, in “Nuova Passweb”, l’“Ultimo Miglio TFS”, certificarlo e proseguire con l’inserimento dei dati specifici relativi alla “Comunicazione di Cessazione TFS”, comunica il Messaggio INPS n.2296/2023.
TFS in modalità telematica
Se invece il TFS risulta essere in modalità telematica in fase di prima liquidazione, “l’Amministrazione/Ente deve operare diversamente in base alla tipologia di variazione che deve essere effettuata:
- se l’Amministrazione/Ente deve comunicare variazioni dei dati giuridici e/o economici che riguardano solo l’“Ultimo Miglio TFS”, dovrà esclusivamente inviare tramite “Nuova Passweb” una nuova certificazione di “Ultimo Miglio TFS”, variando i dati precedentemente inseriti e comunicati. Tali variazioni generano un “risveglio” della pratica di TFS. La segnalazione di “risveglio” viene presa in carico e acquisita automaticamente dal gestionale SIN TFS, che riporta in istruttoria la pratica “risvegliata” o eventualmente “impianta” una riliquidazione se la pratica in questione sia stata già pagata;
- se, invece, alla base della riliquidazione non vi è una variazione economica e/o giuridica, ma l’Amministrazione/Ente ha la necessità di variare oppure indicare ulteriori informazioni che riguardando solo i dati specifici della “Comunicazione di Cessazione TFS” (riscatti non presenti in banca dati, periodi di servizio presso Enti in convenzione/soppressi, periodi di mobilità, benefici di legge), il soggetto datoriale deve unicamente inviare un nuovo modello di “Comunicazione di Cessazione TFS” di tipo “Riliquidazione” (Messaggio INPS n.2296/2023)
Per ulteriori informazioni, si rimanda al Messaggio n.2296/2023 dell’Istituto