Riscatto del congedo per lavoratori con gravi patologie: indicazioni

23 ottobre 2026

Con la circolare INPS 22 ottobre 2026, n. 108, l’Istituto, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce indicazioni in merito al contenuto e alla portata applicativa della nuova tipologia di riscatto introdotta dalla normativa.

In particolare, la legge 106/2025, “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, prevede, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.

Durante il periodo di congedo, il dipendente:

  • conserva il posto di lavoro;
  • non ha diritto alla retribuzione;
  • non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il congedo è compatibile con eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione comincia quando si esauriscono gli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualsiasi titolo. Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può, comunque, procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente.

Nello specifico, l’INPS chiarisce:

  • i periodi oggetto di riscatto;
  • la documentazione a corredo della domanda;
  • come presentare la domanda di riscatto;
  • la determinazione dell’onere;
  • le modalità di versamento dell’onere;
  • l’efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la circolare. 

Fonte: www.inps.it